Art. 12.

      1. La disciplina delle avarie comuni, in difetto di valida scelta della legge applicabile, è regolata dalla legge del luogo in cui è previsto che avvenga il regolamento contributorio.
      2. Ai fini di cui al comma 1, sono in ogni caso rilevanti, salvo diversa volontà delle parti, le norme codificate degli usi di diritto uniforme.